Accordo›Titolo X
Art. 75
In vigore dal 23 nov 2003
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra la Comunità ed il Turkmenistan in funzione delle esigenze di quest'ultimo, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il consiglio di cooperazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-75