AccordoTitolo VIII

Art. 70

Droga

In vigore dal 23 nov 2003
Droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. Per quanto riguarda il controllo dei precursori chimici e di altre sostanze di base impiegate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, la cooperazione si basa sulle norme adottate dalla Comunità e dalle autorità internazionali interessate quali, ad esempio, quelle della CATF (Chemical Action Task Force). La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative da assumere nei diversi settori connessi alla droga.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-70

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Droga (Art. 70 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo