AccordoTitolo VIII

Art. 69

Riciclaggio del denaro

In vigore dal 23 nov 2003
Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-69

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Riciclaggio del denaro (Art. 69 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo