AccordoTitolo VI

Art. 64

Dogane

In vigore dal 23 nov 2003
Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale del Turkmenistan a quello della Comunità. 2. La cooperazione comprende in particolare: - gli scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornirà all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare il Titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
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Dogane (Art. 64 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo