Accordo›Titolo VI
Art. 59
Cooperazione sociale
In vigore dal 23 nov 2003
Cooperazione sociale
1. Le Parti collaborano al fine di migliorare fra l'altro la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La cooperazione comprende in particolare:
- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza con specifico riguardo ai settori di attività ad alto rischio;
- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;
- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;
- ricerca sullo sviluppo dell'informazione della comprensione dell'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per:
- ottimizzare il mercato del lavoro;
- ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza;
- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;
- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;
- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.
3. Le Parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nel Turkmenistan.
Dette riforme mirano ad introdurre nel Turkmenistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-59