Accordo›Titolo VI
Art. 54
Trasporti
In vigore dal 23 nov 2003
Trasporti
Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.
Scopo della cooperazione è, tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto del Turkmenistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare ad un sistema più globale, individuando ed elaborando progetti prioritari e cercando di attirare investimenti per attuarli.
La cooperazione comprende tra l'altro:
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- l'ammodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali e aeroportuali e della navigazione aerea, nonché gli aiuti alla navigazione, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-54