AccordoTitolo VI

Art. 54

Trasporti

In vigore dal 23 nov 2003
Trasporti Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. Scopo della cooperazione è, tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto del Turkmenistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare ad un sistema più globale, individuando ed elaborando progetti prioritari e cercando di attirare investimenti per attuarli. La cooperazione comprende tra l'altro: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - l'ammodernamento e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali e aeroportuali e della navigazione aerea, nonché gli aiuti alla navigazione, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trasporti (Art. 54 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo