AccordoTitolo VI

Art. 50

Istruzione e formazione

In vigore dal 23 nov 2003
Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nel Turkmenistan sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione del Turkmenistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese; - la mobilità degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - a promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti. 3. L'eventuale partecipazione di una Parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potrà essere esaminata secondo le rispettive procedure, se del caso saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione attraverso la partecipazione del Turkmenistan al programma TEMPUS della Comunità.
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Istruzione e formazione (Art. 50 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo