AccordoTitolo VI

Art. 45

Promozione e tutela degli investimenti

In vigore dal 23 nov 2003
Promozione e tutela degli investimenti 1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione è tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento. 2. La cooperazione si prefigge in Particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e il Turkmenistan di opportunI accordi per La promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione tra gli Stati membri e il Turkmenistan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia turkmena; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio d informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
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