Accordo›Titolo VI
Art. 45
Promozione e tutela degli investimenti
In vigore dal 23 nov 2003
Promozione e tutela degli investimenti
1. In base ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione è tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.
2. La cooperazione si prefigge in Particolare:
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e il Turkmenistan di opportunI accordi per La promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione tra gli Stati membri e il Turkmenistan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;
- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia turkmena;
- l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attività commerciali e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;
- lo scambio d informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-45