Accordo›Titolo VI
Art. 43
Cooperazione per gli scambi di beni e servizi
In vigore dal 23 nov 2003
Cooperazione per gli scambi di beni e servizi
Le Parti collaboreranno affinché il commercio internazionale del Turkmenistan avvenga in conformità delle norme dell'OMC. La Comunità fornirà al Turkmenistan assistenza tecnica a tal fine.
La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente collegati all'agevolazione degli scambi, segnatamente al fine di aiutare il Turkmenistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con le norme dell'OMC, in modo da soddisfare quanto prima le condizioni per l'adesione all'Organizzazione. Ciò include:
- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;
- l'elaborazione della legislazione pertinente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-43