Accordo
Art. 40
In vigore dal 23 nov 2003
1. Ai sensi delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato V, il Turkmenistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.
2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, il Turkmenistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato V di cui sono Parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-40