AccordoTitolo VI

Art. 44

Cooperazione industriale

In vigore dal 23 nov 2003
Cooperazione industriale 1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare: - i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le Parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Turkmenistan per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento della gestione; - il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali: - lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate. inclusa la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - la riconversione dell'industria bellica, - a formazione dei dirigenti. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-44

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Cooperazione industriale (Art. 44 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo