Accordo›Titolo VI
Art. 44
Cooperazione industriale
In vigore dal 23 nov 2003
Cooperazione industriale
1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare:
- i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le Parti;
- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Turkmenistan per ristrutturare la propria industria;
- il miglioramento della gestione;
- il miglioramento qualitativo dei prodotti industriali:
- lo sviluppo di strutture di produzione e di trasformazione efficienti nel settore delle materie prime;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate. inclusa la commercializzazione dei prodotti;
- la tutela dell'ambiente;
- la riconversione dell'industria bellica,
- a formazione dei dirigenti.
2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-44