Accordo›Titolo VI
Art. 42
In vigore dal 23 nov 2003
1. La Comunità e il Turkmenistan avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile del Turkmenistan. La cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio delle Parti.
2. Le politiche e le altre misure contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione nel Turkmenistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terrà conto anche delle considerazioni ambientali.
3. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, servizi postali e telecomunicazioni, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale.
4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione regionale.
5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità europea al Turkmenistan e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione.
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