Accordo›Titolo V
Art. 41
In vigore dal 23 nov 2003
1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura del Turkmenistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti, il Turkmenistan si adopererà al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.
2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria e legislazioni su altri servizi finanziari, conti societari e imposizioni delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, compresi gli aspetti e le prassi connessi al commercio, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, impostazione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e telecomunicazioni.
3. La Comunità fornisce al Turkmenistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che può comprendere, ed esempio:
- scambi di esperti;
- la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente;
- l'organizzazione di seminari;
- formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione;
- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti;
4. Le Parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui esse incidono sugli scambi commerciali.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-41