Accordo

Art. 38

In vigore dal 23 nov 2003
Fatto salvo l', nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa nel senso che dia diritto: - ai cittadini degli Stati membri o del Turkmenistan di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente del Turkmenistan o della Comunità in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società turkmene di impiegare cittadini del Turkmenistan sul territorio della Comunità; - alle controllate o sedi secondarie turkmene di società comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio del Turkmenistan; - alle società turkmene o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società turkmene di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini turkmeni che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - alle società comunitarie o alle sedi secondarie o controllate turkmene di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo