Accordo›Titolo VI
Art. 55
Servizi postali e telecomunicazioni
In vigore dal 23 nov 2003
Servizi postali e telecomunicazioni
Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori con azioni intese a:
- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;
- trasferire tecnologia e know-how, in particolare per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;
- favorire l'elaborazione di progetti nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi postali e gli investimenti in questi settori;
- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi postali e delle telecomunicazioni, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;
- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;
- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;
- definire una base normativa adeguata per i servizi postali e delle telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;
- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-55