AccordoTitolo VI

Art. 55

Servizi postali e telecomunicazioni

In vigore dal 23 nov 2003
Servizi postali e telecomunicazioni Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori con azioni intese a: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, in particolare per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - favorire l'elaborazione di progetti nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi postali e gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi postali e delle telecomunicazioni, anche liberalizzando le attività dei sottosettori; - applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi postali e delle telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-55

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