Accordo›Titolo VI
Art. 62
Informazione e comunicazione
In vigore dal 23 nov 2003
Informazione e comunicazione
Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media e un efficace scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sul Turkmenistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-62