Accordo›Titolo VII
Art. 67
In vigore dal 23 nov 2003
Le Parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al potenziamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonché alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE.
La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonché, se del caso, la formazione in materia. Le Parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorità nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.
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