AccordoTitolo IX

Art. 72

In vigore dal 23 nov 2003
Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere inclusi nella cooperazione i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri e potranno essere sviluppate altre attività di reciproco interesse.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-72

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Art. 72 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998. — Testo vigente | Portale Normativo