AccordoTitolo VIII

Art. 71

Immigrazione illegale

In vigore dal 23 nov 2003
Immigrazione illegale 1. Gli Stati membri e il Turkmenistan convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine: - il Turkmenistan accetta di riammettere tutti suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità; - ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presenti illegalmente sul territorio del Turkmenistan, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità. Gli Stati membri e il Turkmenistan, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari. 2. Il Turkmenistan accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dal Turkmenistan o viceversa. 3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.
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Immigrazione illegale (Art. 71 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.) — Testo vigente | Portale Normativo