Accordo›Titolo VI
Art. 63
Tutela dei consumatori
In vigore dal 23 nov 2003
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-a-63