ProtocolloTitolo XI

Art. 13

Esecuzione

In vigore dal 23 nov 2003
Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali del Turkmenistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati, e possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-p-13

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