Art. 1
In vigore dal 23 nov 2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;323#art-rd-1