Accordo

Art. 6

In vigore dal 13 nov 2003
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-6

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