Accordo
Art. 5
In vigore dal 13 nov 2003
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:
a) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-5