Accordo
Art. 1
In vigore dal 13 nov 2003
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, di seguito denominati Parti Contraenti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
CONVINTI che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
CONSIDERANDO l'importanza dell'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e di assicurare la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;
TENUTO CONTO della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica Italiana, e l'Amministrazione doganale della Repubblica di Slovenia, per la Repubblica di Slovenia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
d) "dazi doganali ed imposte all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte o tributi che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
f) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-1