Accordo
Art. 4
In vigore dal 13 nov 2003
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-4