Accordo

Art. 3

In vigore dal 13 nov 2003
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo