Accordo

Art. 9

In vigore dal 13 nov 2003
Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo