Accordo
Art. 12
In vigore dal 13 nov 2003
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
a) il nome della Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento,
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell' del presente Accordo, una lista di detti funzionari viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-12