Accordo

Art. 10

In vigore dal 13 nov 2003
1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati. 2. I documenti e l'intelligence da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-10

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