Accordo
Art. 11
In vigore dal 13 nov 2003
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale veste il funzionario dovrà deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-11