Accordo

Art. 17

In vigore dal 13 nov 2003
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente. 2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni che la prima potrebbe richiedere. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo