Accordo
Art. 18
In vigore dal 13 nov 2003
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennità versate agli esperti ed ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-18