Accordo

Art. 23

In vigore dal 13 nov 2003
Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non è necessario. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Roma il 14 novembre 2001, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovena, tutti i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Slovenia Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo