Accordo

Art. 22

In vigore dal 13 nov 2003
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica. Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente. I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo