Accordo
Art. 22
In vigore dal 13 nov 2003
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
Il presente Accordo cesserà di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;303#art-a-22