Protocollo n. 2 Allegato I›Titolo X
Art. 1
In vigore dal 17 set 2003
ALLEGATO I
relativo all'introduzione di un sistema di duplice controllo per l'esportazione di determinati prodotti siderurgici dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nelle Comunità europee
1. A decorrere dall'entrara in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (in appresso denominati rispettivamente "accordo" e "Comunità"), le importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'appendice I originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono soggette alla presentazione di un documento di vigilanza, conforme al modello dell'appendice II, rilasciato dalle autorità della Comunità.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente protocollo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). L'origine dei prodotti contemplati dal presente protocollo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.
3. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di tutte le eventuali modifiche della nomenclatura combinata (NC) relative ai prodotti oggetto da sistema di duplice controllo prima che entrino in vigore nella Comunità.
4. Inoltre, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'appendice I, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, è richiesto un documento di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Onde evitare pmoblemi alla fine dell'anno, l'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci corrispondenti.
5. Non è richiesto alcun documento di esportazione per le merci già spedite prima dell'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che la loro destinazione iniziale non fosse una destinazione extracomunitaria e purchè i prodotti che il regime di vigilanza preventiva in vigore nel 1996 consente di importare solo su presentazione di un documento di vigilanza, siano effettivamente corredati di tale documento.
6. La spedizione si considera effettuata alla data in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
7. Il documento di esportazione deve essere conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità.
8. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle competenti autorità governative dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai modelli dei timbri e al facsimile delle firme utilizzati. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia notifica inoltre alla Comunità qualsiasi modifica di questi dati.
9. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.
Storico versioni
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