Protocollo n. 2 Allegato I›Titolo X
Art. 3
In vigore dal 17 set 2003
All'occorrenza, su richiesta di una delle Parti possono tenersi consultazioni su eventuali problemi connessi al funzionamento del sistema di duplice controllo. Le consultazioni vengono avviate senza indugio dalle Parti, a norma del presente articolo, in uno spirito di cooperazione e nell'intento di appianare le divergenze tra di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pna-3