Protocollo n. 2›Titolo X
Art. 7
In vigore dal 17 set 2003
1. Le Parti contraenti riconoscono che occorre stabilire una procedura amministrativa per la rapida trasmissione delle informazioni sull'andamento dei flussi commerciali per i prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia onde aumentare la trasparenza ed evitare eventuali deviazioni degli scambi.
2. Le Parti contraenti decidono pertanto di istituire un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di scambiare dati statistici sulle esportazioni e sui documenti di vigilanza e di consultarsi tempestivamente su qualsiasi problema connesso al funzionamento del sistema stesso.
3. L'allegato I del presente protocollo contiene maggiori particolari relativi al sistema di duplice controllo, di cui si valuterà periodicamente la necessità. Con decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, quindi, si potrà modificare l'allegato o abolire il sistema di duplice controllo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-7