Protocollo n. 2Titolo X

Art. 3

In vigore dal 17 set 2003
I dazi doganali applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti siderurgici originari della Comunità vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: 1. all'inizio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base; 2. si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base rispettivamente all'inizio del secondo, terzo, quarto, e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-3-2

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