Protocollo n. 2›Titolo X
Art. 3
In vigore dal 17 set 2003
I dazi doganali applicabili all'importazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dei prodotti siderurgici originari della Comunità vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
1. all'inizio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
2. si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, e allo 0 % del dazio di base rispettivamente all'inizio del secondo, terzo, quarto, e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-3-2