Protocollo n. 1›Titolo X
Art. 4
In vigore dal 17 set 2003
A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, nè altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-4