Protocollo n. 1Titolo X

Art. 1

In vigore dal 17 set 2003
PROTOCOLLO N. 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO ARTICOLO I Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-1

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