Protocollo n. 1›Titolo X
Art. 1
In vigore dal 17 set 2003
PROTOCOLLO N. 1
SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO
ARTICOLO I
Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-1