AccordoTitolo X

Art. 128

Accordo interinale

In vigore dal 17 set 2003
Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini del titolo IV, del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-128

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Accordo interinale (Art. 128 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo