Accordo›Titolo VI
Art. 69
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
In vigore dal 17 set 2003
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli del trattato che istituisce la Comunità europea.
3.a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all', paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.
b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.
Ciascuna delle Parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e
- qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformità della pertinente normativa interna della Comunità.
6. Le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
Storico versioni
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