Accordo›Titolo VI
Art. 70
In vigore dal 17 set 2003
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-70