Accordo
Art. 67
In vigore dal 17 set 2003
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-67