Accordo›Titolo VI
Art. 68
In vigore dal 17 set 2003
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunità. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.
2. Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverrà in due fasi.
3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata è indicata all', si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunità europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario.
Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprietà intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio.
4. Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all', il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'acquis non contemplati dal precedente paragrafo.
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