Accordo›Titolo VII
Art. 75
Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione
In vigore dal 17 set 2003
Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione
1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.
2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
- la redazione della normativa;
- una maggiore efficienza delle istituzioni;
- la formazione del personale;
- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.
3. La cooperazione si concentra in particolare:
- nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire con il rispetto del principio di "non respingimento";
- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-75