Accordo›Titolo VII
Art. 78
Lotta alla criminalità e alle altre attività, illecite e azioni di prevenzione
In vigore dal 17 set 2003
Lotta alla criminalità e alle altre attività, illecite e azioni di prevenzione
1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
- tratta di esseri umani;
- attività economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti;
- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- contrabbando;
- traffico illecito di armi;
- terrorismo.
La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti.
2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:
- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità;
- la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative;
- la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-78