Art. 78 · Lotta alla criminalità e alle altre attività, illecite e azioni di prevenzione
AccordoTitolo VII

Art. 78

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Lotta alla criminalità e alle altre attività, illecite e azioni di prevenzione

In vigore dal 17 set 2003
Lotta alla criminalità e alle altre attività, illecite e azioni di prevenzione 1. Le Parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali: - tratta di esseri umani; - attività economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - contrabbando; - traffico illecito di armi; - terrorismo. La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le Parti. 2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere: - l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità; - la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative; - la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.
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