AccordoTitolo VIII

Art. 82

Cooperazione nel settore statistico

In vigore dal 17 set 2003
Cooperazione nel settore statistico 1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore. 2. A tal fine, le Parti possono cooperare in particolare per: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, basato su un quadro istituzionale adeguato; - sviluppare e mantenere la capacità nazionale di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima qualità, utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne; - fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per controllare l'andamento delle riforme dello Stato; - consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e le norme del sistema statistico europeo; - garantire il carattere riservato dei dati personali. 3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-a-82

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Cooperazione nel settore statistico (Art. 82 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo